- 6 Ottobre 2020
- Categoria: Circolari
Argomenti trattati:
– Liquidazione IVA 3° Trimestre 2020
– Bilancio di verifica
– 2° acconto IRPEF – IRES – IRAP – INPS
– Contributi INPS 3^ rata fissa – II acconto 2020 IVS
– Fatturazione Elettronica – Nuovi codici da utilizzare
– Sistema Pubblico di identità digitale
– Campagna di comunicazione Superbonus 110%
– Decreto Agosto – D.L. 104 del 14 Agosto 2020
LIQUIDAZIONE IVA 3° TRIMESTRE 2020
Ai fini della liquidazione IVA del 3° trimestre 2020, relativa ai mesi di Luglio, Agosto e Settembre a seguito dell’entrata in vigore della fatturazione elettronica dal 01.01.2019 le fatture acquisti/vendite soggette a IVA sono visibili sulla nostra piattaforma AGYO o su piattaforma dei clienti nel caso di utilizzo di proprio software di fatturazione.
La documentazione da produrre allo studio per tale trimestre è quella relativa al pagamento di: polizze assicurative, bolli automezzi, mutui in corso, affitti, corrispettivi incassati e ogni altro documento non soggetto a IVA.
Il versamento dell’eventuale IVA a debito va effettuato entro il 16 Novembre 2020.
BILANCIO DI VERIFICA
E’ utile verificare il bilancio dell’anno in corso aggiornato sino al 30 settembre 2020. Le Ditte sono invitate a prendere appuntamento per un esame della situazione contabile, previa consegna della documentazione da registrare.
2° ACCONTO IRPEF – IRES – IRAP – INPS
Il 30 Novembre 2020 scade il termine per il versamento del 2° acconto delle imposte per il corrente anno (IRPEF-IRES-IRAP-INPS). Chi avesse situazioni contabili sensibilmente diverse rispetto all’ anno scorso è pregato di contattare il nostro ufficio
fiscale per un’eventuale modifica degli acconti.
CONTRIBUTI INPS 3^RATA FISSA – SECONDO ACCONTO 2020 IVS
Le scadenze di pagamento della terza rata fissa relativa all’anno in corso e al secondo acconto in percentuale, sono le seguenti:
3^ rata fissa 16 Novembre 2020 (ART.: € 959,04 – COMM.: € 962,64)
2^ rata IVS in percentuale 30 Novembre 2020 (se reddito 2019 superiore a Euro 15.953,00)
Si ricorda che i versamenti vanno effettuati con Mod.F24 telematico.
FATTURAZIONE ELETTRONICA – NUOVI CODICI DA UTILIZZARE
Le specifiche tecniche della fatturazione elettronica si arricchiscono di voci di dettaglio per consentire all’Agenzia delle Entrate di predisporre la Dichiarazione Iva precompilata. A partire dal 1° ottobre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito un maggior grado di dettaglio dei codici “natura operazione” e “tipo documento”.
L’ufficio è a disposizione per maggiori chiarimenti, in particolar modo per le aziende che adottano un proprio software di fatturazione.
SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITA’ DIGITALE
SPID è il sistema di accesso che consente di utilizzare, tramite una Username e Password, i servizi online della Pubblica Amministrazione.
A partire dal 1° ottobre 2020 bisognerà dotarsi di SPID per accedere ai servizi online dell’INPS o anche per accedere ad alcuni incentivi messi in campo dal Governo per l’emergenza Covid (bonus bici, vacanze…).
Per richiedere ed ottenere le credenziali SPID i cittadini maggiorenni residenti in Italia dovranno rivolgersi ad uno degli Identity Provider autorizzati (Aruba – Poste – TIM – Infocert, ecc…).
Il nostro studio, convenzionato con il Caf CGN, può assistere il cliente per richiedere lo SPID tramite Aruba, previo appuntamento telefonico.
CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SUPERBONUS 110%
Il nostro studio, in collaborazione con lo Studio Tecnico Associato Corradini e Pizzolito, intende promuovere una campagna tesa ad informare le persone interessate sulla possibilità di usufruire del Superbonus 110% sui lavori da effettuarsi su condomini o su immobili in proprietà o altro diritto reale (usufrutto, uso, ecc…).
Per ulteriori informazioni vedi la brochure allegata (per visualizzarla clicca sul seguente link: Pieghevole SuperBonus 110% ).
DECRETO AGOSTO – D.L. 104 DEL 14 AGOSTO 2020
Principali novità:
• PROROGA MORATORIA PER LE PMI: Il Decreto Agosto proroga il termine del 30 settembre al 31 gennaio 2021. Pertanto:
– Per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti, gli importi accordati non possono essere revocati fino al 31 gennaio 2021;
– Per i prestiti non rateali i contratti sono prorogati fino al 31 gennaio 2021 alle stesse condizioni;
– Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing è sospeso sino al 31 gennaio 2021.
• CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONI: Il credito d’imposta per i canoni di locazione, introdotto dal Decreto Rilancio per i mesi di marzo, aprile e maggio, è esteso, dal decreto Agosto, anche al mese di giugno.
Per le strutture turistico-recettive con attività solo stagionale il credito d’imposta è previsto anche per il mese di luglio.
• PROROGA SECONDO ACCONTO SOGGETTI ISA: Il Decreto Agosto proroga al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle
imposte sui redditi e dell’Irap per i soggetti Isa che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
• CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI IN FAVORE DI LEGHE, SOCIETA’ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE, ASD E SSD: Il Decreto Agosto riconosce, per l’anno 2020, un credito d’imposta alle imprese, lavoratori
autonomi e enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche, ovvero società sportive professionistiche, Ssd e Asd iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.
Il credito d’imposta è pari, al massimo, al 50% degli investimenti effettuati (è infatti previsto un limite massimo di spesa e quindi una ripartizione del credito in caso di insufficienza delle risorse disponibili).
L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe, società sportive professionistiche, Asd e Ssd con ricavi 2019 almeno pari a 200.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Sono escluse dal beneficio in esame le sponsorizzazioni nei confronti dei soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L.398/1991.
• RIVALUTAZIONE GENERALE DEI BENI D’IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI 2020: Il Decreto Agosto prevede la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
La rivalutazione, che deve essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, può avere:
– effetti soltanto civilistici e contabili,
– effetti anche fiscali, a seguito del pagamento dell’imposta sostitutiva del 3%.
La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene. Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato con il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10%.
• PROROGA AMMORTIZZATORI SOCIALI – CASSA INTEGRAZIONE: Il D.L. Agosto ha stabilito una proroga di altre 18 settimane di ammortizzatori sociali (9 settimane + 9) della Cassa Integrazione/FIS/Cassa Integrazione in Deroga da poter usufruire nel periodo dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.
– Le prime 9 settimane saranno concesse a titolo gratuito.
– Le seconde 9 settimane saranno riconosciute soltanto ai datori di lavoro ai quali sia già stato autorizzato il periodo precedente di 9 settimane, ma saranno soggette ad un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto fra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e lo stesso periodo 2019:
o Se la riduzione del fatturato di cui sopra sarà pari o superiore al 20%, l’azienda sarà ESENTATA dal versamento del contributo addizionale. Stessa cosa se l’azienda ha iniziato l’attività successivamente al 01.01.2019.
o Se la riduzione del fatturato di cui sopra sarà inferiore al 20%, l’azienda sarà tenuta a versare un contributo addizionale pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro NON prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
o Se la riduzione del fatturato di cui sopra NON ci sarà stata (quindi l’azienda avrà fatturato nel primo semestre 2020 almeno lo stesso importo dello stesso periodo del 2019), l’azienda sarà tenuta a versare un contributo addizionale pari al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro NON prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Attenzione: per accedere alle seconde 9 settimane l’azienda dovrà presentare domanda all’INPS, allegando una autocertificazione della sussistenza dell’eventuale riduzione di fatturato. In mancanza di autocertificazione, l’INPS applicherà automaticamente l’aliquota del 18%. Le domande dovranno essere presentate entro il 30 settembre 2020 e comunque, successivamente, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione, a pena di decadenza.
ATTENZIONE: I periodi di CIG richiesti e autorizzati relativi alle prime 18 settimane COVID-19 (Decreto Cura Italia e Rilancio) se sono collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio sono automaticamente imputati alle prime 9 settimane previste dal Decreto Agosto.
• ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE NON RICHIEDONO CIG:
Se una azienda decide di NON usufruire della proroga di Cassa integrazione, le è riconosciuto l’ESONERO dal versamento dei contributi previdenziali per un periodo massimo di 4 mesi. L’azienda però deve aver già usufruito dei trattamenti di cassa integrazione (Covid-19) nei mesi di maggio e giugno 2020.
L’esonero di cui sopra è fruibile entro il 31 dicembre 2020, per un massimo di 4 mesi e nel limite massimo del doppio delle ore già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020. L’esonero contributivo riguarda soltanto l’INPS. I premi INAIL dovranno continuare ad essere pagati. L’esonero contributivo potrà essere cumulato con altri esoneri previsti dalla normativa, fino al raggiungimento massimo della contribuzione dovuta.
• PROROGA E RINNOVO DI CONTRATTI A TERMINE: Fino al 31.12.2020 sarà possibile, per una sola volta e per una durata massima di 12 mesi, prorogare o rinnovare un contratto a termine senza applicare le causali (previste dal Decreto Dignità), ovviamente ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi.
• DIVIETO DI LICENZIAMENTO: I datori di lavoro che non abbiano integralmente esaurito i trattamenti di cassa integrazione (Covid-19) oppure che abbiano beneficiato dell’esonero del versamento dei contributi previdenziali previsti dall’art. 3 NON potranno licenziare per giustificato motivo oggettivo fino al 31/12/2020.
Restano escluse dal divieto di licenziamento tutte quelle aziende che cesseranno definitivamente l’attività dell’impresa o conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, neanche parziale, dell’attività.
Attenzione però che non si configuri un “trasferimento di azienda” (con vendita o affitto) art.2112. Deve essere proprio una cessazione dell’attività aziendale.
Il divieto di licenziamento, infine, è escluso in caso di “accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo”, facendo salvo il diritto di questi ultimi all’indennità di disoccupazione (Naspi).