- 2 Luglio 2018
- Categoria: News
Il recente Decreto Legge n° 79 del 28 Giugno 2018 ha rinviato l’obbligo dell’emissione della fattura elettronica da parte dei distributori di carburante, già previsto per il 01 Luglio 2018, al prossimo 01 Gennaio 2019, unificando così l’adempimento a tutte le altre attività commerciali.
Non c’è stata alcuna proroga per il pagamento di benzina e gasolio per i titolari di partita iva che dal 1 luglio 2018 devono utilizzare mezzi di pagamento tracciabili.
Da tale data è vietato l’utilizzo del contante pena l’indeducibilità del costo del carburante.
Saranno ritenute valide ai fini fiscali tutte le forme di pagamento oggi esistenti diverse dal denaro contante: dal bonifico bancario o postale, assegni, addebito diretto in conto corrente, così come ovviamente carte di credito, bancomat e carte prepagate.
Resta in vigore sino al 31 Dicembre 2018 la scheda carburante che va compilata ad ogni rifornimento e deve corrispondere ai pagamenti effettuati.