Novità per la detrazione IVA delle fatture d’acquisto – D.L. 50/2017

Gentile Cliente,

a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 50/2017 ed ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 1/E/2018, vi sono importanti novità riguardanti le procedure di calcolo delle liquidazioni IVA, che trovano applicazione già a partire dall’anno 2017.
Sono stati modificati i termini entro cui è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti; non più entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2° anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione, ma entro la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, riducendo di fatto i termini per la detrazione.
Sono stati altresì modificati i termini di annotazione nel registro IVA delle fatture di acquisto. Adesso la registrazione delle fatture d’acquisto e delle bollette doganali deve avvenire anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta, e comunque entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
Da un punto di vista operativo è di fondamentale importanza per lo studio conoscere non solo la data di emissione  della fattura, in relazione all’acquisto effettuato, ma soprattutto  la data della sua ricezione.
Coloro che utilizzano lo scambio di fatture tramite PEC o e-mail, possono facilmente  individuare la data di ricezione della fattura, così come l’utilizzo di una piattaforma informatica in cui le fatture vengono caricate e messe a disposizione (es. fatture Telepass, utenze, etc…), mentre nel caso di consegna a mano o via posta ordinaria diventa difficoltoso individuare la data di ricezione del documento.
Lo studio pertanto invita i propri Clienti ad annotare nelle  fatture di acquisto, che  consegnerete al nostro ufficio fiscale per la successiva registrazione, la data di ricezione del  documento, diversamente  non sarà possibile determinare il corretto termine per l’annotazione dello stesso  nel registro IVA .

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti, invitando le aziende ad un colloquio con i nostri collaboratori dell’Ufficio Fiscale.